Il business colossale del decreto Gelmini: si venderanno gli Atenei. Ecco come.
E se la ragione ultima del decreto Gelmini fosse invece quella di aprire la strada al business del secolo, con la vendita dei beni immobili degli Atenei Universitari Italiani ai privati? Non a fondazioni o simili, ma proprio ai privati.
Dato il testo del decreto, infatti, gli immobili delle Università Italiane saranno probabilmente venduti in larga parte ai privati nei
prossimi anni.
Grazie al decreto Gelmini i beni immobili delle Università passeranno dal demanio alle Fondazioni e da queste potranno essere successivamente venduti ai privati in seguito a 4 passaggi molto semplici e anzi quasi obbligati in base alla legge 133/2008 (il decreto Gelmini appunto, convertito in legge) e al contesto normativo attuale.
PASSO 1) Trasformazione dell’Università in Fondazione
L’art. 16 della legge 133/2008 (il decreto Gelmini convertito in legge) recita infatti:
1. In attuazione dell’articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell’autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e’ adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e’ approvata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di adozione della delibera.
E il comma 2 precisa la destinazione dei beni immobili:
2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell’Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e’ trasferita, con decreto dell’Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.
Il primo passaggio è dunque molto semplice e praticabile fin d’ora, dato che la legge 133 è perfettamente in vigore dal 6 agosto: il senato può deliberare a maggioranza la trasformazione in fondazione e acquisire dal demanio la proprietà degli immobili dell’Università.
PASSO 2) Cattiva gestione e indebitamento della Fondazione fino allo sfascio
In molti casi sarà il passaggio più semplice, perchè non richiederà particolari interventi rispetto alla situazione già esistente. Sarà però molto più facile per le fondazioni ottenere e sperperare cospicui finanziamenti, perchè saranno garantiti dai beni immobili delle Università, diventati finalmente alienabili.
PASSO 3) Estinzione della fondazione
La legge 133 non prevede disposizioni specifiche per l’eventuale estinzione e liquidazione delle fondazioni Universitarie, ma solo il Commissariamento in caso di violazioni di legge, mentre per gli altri aspetti l’art. 14 precisa:
14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università Statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.
E quindi anche l’estinzione e la liquidazione, come ogni transazione privatistica, sarà regolata dalCodice Civile, che in proposito prevede:
Art. 27 Estinzione della persona giuridica
Oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.
Di solito lo statuto delle fondazioni include una formula estensiva come: “La Fondazione si estingue quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio e divenuto insufficiente“.
E’ evidente che a un certo momento quelle fondazioni universitarie che non saranno in grado di tenere in ordine i bilanci, e non saranno poche, non potranno fare altro che dichiarare l’estinzione.
PASSO 4) Liquidazione: il momento del grande business.
Dichiarata l’estinzione della fondazione, anche la liquidazione del patrimonio dovrà rispettare l’art. 14 della legge 133/2008, e quindi avvenire secondo norme compatibili “con la natura privatistica delle fondazioni medesime”,ossia ancora una volta in base al Codice Civile, che prevede:
Art. 30 Liquidazione
Dichiarata l’estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell’associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice (att. 11-21).
In altre parole, i beni mobili e immobili della Fondazione andranno finalmente all’asta per soddisfare i creditori, e qui il cerchio si chiude e ha inizio il banchetto.
In conclusione, ecco come, molto semplicemente ma inevitabilmente, si arriverà a svendere ai privati il patrimonio immobiliare di molte Università italiane, e si può credere che qualcuno ci guadagnerà molto, qualcuno probabilmente moltissimo.
Il giro d’affari che può muovere una simile operazione sarà enorme, alcuni maligni arrivano addirittura a prevedere accordi tra baronie universitarie e poteri economici per spartirsi la torta.
Staremo a vedere, speriamo di no.
Così com’è ora, comunque, la legge 133 porta dritto alla vendita degli Atenei nel giro di pochi anni.
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